Statuto
Lo Statuto della Confservizi Lazio
Art. 1 Costituzione, denominazione e sede
1. E’ costituita con sede in Roma l’Associazione Regionale Lazio, denominata “Confservizi Lazio”, dei soggetti Pubblici gestori dei servizi pubblici locali nella Regione.
Svolge la propria attività senza fini di lucro.
2. L’Associazione Regionale Confservizi Lazio è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa e finanziaria.
Art. 2 Rappresentanza
La Confservizi Lazio rappresenta in via esclusiva, a livello regionale, le imprese e gli enti di gestione dei servizi pubblici locali associati, potendo anche stipulare accordi e convenzioni con le Federazioni nazionali di settore e le Confederazioni nazionali, diretti alla ripartizione delle competenze, al fine di garantire agli associati un sistema unitario e armonico di rappresentanza.
Confservizi Lazio potrà, altresì, coordinarsi o collegarsi con altre Associazioni regionali analoghe mediante accordi o convenzioni che abbiano come fine il miglioramento dello svolgimento delle attività di rappresentanza delle imprese e degli enti associati. Può, anche stabilire accordi con altre Associazioni di categoria di imprese a livello regionale, al fine di rendere più efficace l’azione di rappresentanza degli interessi degli associati.
Art. 3 Compiti
L’Associazione Regionale Confservizi Lazio svolge i seguenti compiti:
a. rappresenta, anche in giudizio, e tutela gli interessi dei propri associati nei confronti dell’Ente Regione e di tutti gli Enti ed organismi, pubblici e privati, aventi competenza e sfera d’azione regionale;
b. interviene – facendo pesare il potenziale valore aggiunto dell’intero sistema associativo – su tutte le problematiche a livello regionale e territoriale della politica economica e sociale, sostenendo il metodo della concertazione e partecipandovi attivamente;
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c. elabora politiche e proposte di ordine generale, le rappresenta e le sostiene ai livelli regionali e locali con particolare riferimento:
_ al ruolo dei servizi d’interesse generale o strumentali quale soggetto dello sviluppo economico e sociale della Regione e condizione per la qualità della vita dei cittadini;
_ alle attività legislative e normative relative ai servizi d’interesse generale o strumentali ed alla conseguente attività di rappresentanza a livello di Regione ed Enti Locali;
d. promuove ed attua intese e coordinamento delle iniziative con altre rappresentanze delle autonomie locali con particolare riferimento all’ANCI e all’URPL e all’UNCEM e la Lega delle Autonomie Locali attraverso gli strumenti e le procedure più opportune ed efficaci;
e. designa o nomina propri rappresentanti o delegati in commissioni, comitati, enti od organi in ambito regionale;
f. assiste gli associati in ogni attività ritenuta utile e confacente all’interesse dei servizi d’interesse generale, escluse quelle istituzionalmente riservate alle Federazioni Nazionali di categoria e, in particolare, la stipulazione di contratti od accordi non demandati espressamente ai livelli regionali;
g. svolge opera di servizio e di supporto a livello istituzionale sia sul piano normativo che su quello tecnico e scientifico, economico e finanziario;
h. svolge attività di consulenza proponendosi anche come centro studi e di ricerche sulle tematiche di interesse delle imprese e degli enti associati, di formazione e fornitura di servizi a favore degli associati. Può partecipare o promuovere apposite Società e/o stipulare contratti e convenzioni anche con soggetti terzi. A fronte di dette attività possono essere corrisposti dagli associati corrispettivi specifici. Dette attività possono essere esclusivamente svolte nei confronti dei propri associati, o partecipanti, nonché di altri soggetti che svolgono analoghe attività;
i. svolge eventuali compiti e funzioni ad essa delegate dalle Federazioni Nazionali, dalla Regione e dalla Pubblica Amministrazione in genere (sempre mantenendo la propria autonomia gestionale);
l. promuove, d’intesa con gli associati, occasioni di sviluppo e le iniziative comuni ai diversi settori, a livello regionale, nazionale e internazionale e promuove e partecipa ad attività di cooperazione internazionale.
Art. 4 Adesioni
Possono far parte dell’Associazione i Soggetti Pubblici che gestiscono i servizi pubblici locali nel Lazio o svolgono attività connesse.
Nel caso di Gruppi Industriali è consentita sia l’adesione della sola azienda capogruppo, che delle singole aziende facenti parte del gruppo.
L’ammissione degli Associati a far parte di Confservizi Lazio è deliberata dalla Giunta Esecutiva e sottoposta a ratifica della prima Assemblea utile.
La Giunta Esecutiva approva la richiesta di ammissione se il richiedente risponde ai requisiti definiti al comma 1 del presente articolo.
L’ammissione comporta, oltre all’accettazione degli obblighi di cui al presente Statuto, il versamento di una quota associativa, determinata annualmente dall’Assemblea, entro il 30 giugno di ogni anno.
In caso di adesione durante il corso dell’anno, la quota associativa è calcolata proporzionalmente ai mesi di effettiva adesione.
La quota associativa è intrasmissibile e non può essere rivalutata nel corso dell’esercizio rispetto a quanto stabilito annualmente dall’Assemblea.
Art. 5 Diritti e obblighi degli Associati
1. L’adesione all’Associazione Confservizi Lazio comporta l’accettazione del presente Statuto ed in particolare l’adempimento dei seguenti obblighi:
a) l’osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione nei limiti delle loro attribuzioni;
b) l’astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della stessa Associazione;
c) la comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che Confservizi Lazio ritenesse utili ai fini del conseguimento dei propri scopi, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., del Regolamento 679/2016 – GDPR- e del D. Lgs. 101/2018 in forme compatibili con gli interessi degli associati;
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d) la corresponsione del contributo annuo, di cui all’ultimo comma dell’art. 3, determinato dall’Assemblea secondo i criteri e le modalità proposte dalla Giunta Esecutiva.
2. Gli associati hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio svolte dall’Associazione. Hanno inoltre diritto a partecipare alla vita associativa esercitando l’elettorato attivo e passivo, con i limiti e le modalità previste nei successivi articoli.
Art. 6 Sanzioni
1. I soggetti associati che si rendono inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) sospensione del diritto di partecipare all’Assemblea e alle riunioni degli Organi dirigenti di cui fanno parte;
b) sospensione del diritto alla prestazione dei servizi istituzionali e di supporto della Confservizi Lazio.
2. Nel caso di ritardato pagamento dei contributi di cui all’art. 4, sono dovuti gli interessi legali nella misura di legge.
3. Trascorso inutilmente un anno dalla data di decisione della sanzione, il socio inadempiente – previa decisione dell’Assemblea che decide a maggioranza qualificata – può essere espulso dall’Associazione.
Art. 7 Cessazione dall’iscrizione
L’iscrizione all’Associazione cessa:
a) per dimissioni.
Le dimissioni devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di sei mesi.
b) per recesso.
Il recesso è consentito ai soggetti associati dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto dall’Assemblea di Confservizi Lazio.
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Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie.
c) per decadenza.
La decadenza consegue allo scioglimento del soggetto associato.
d) per esclusione.
La mancata osservanza degli obblighi statutari, o gravi motivi che ne rendano incompatibile l’appartenenza, possono comportare l’esclusione dall’Associazione. Essa è deliberata dall’Assemblea con il voto di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Contro l’esclusione è ammesso ricorso all’Assemblea dell’Associazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo. Sul ricorso si pronuncia l’Assemblea con le stesse modalità di cui al comma precedente.
La cessazione dall’iscrizione non esonera dal versamento dei contributi associativi stabiliti per l’anno solare in corso.
Art. 8 Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) la Giunta Esecutiva;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Degli Organi elettivi di Confservizi Lazio – ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti e della Giunta Esecutiva – possono far parte soltanto Amministratori o rappresentanti legali, qualificati tali dai loro rispettivi Statuti dei soggetti associati.
I Soggetti eletti rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato associativo anche nel caso in cui cessino dal rapporto di rappresentanza organica con l’Associato.
Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni e scadono con l’Assemblea annuale che approva il rendiconto economico finanziario.
Art. 9 Assemblea
L’Assemblea di Confservizi Lazio è costituita dai presidenti e/o legali rappresentanti dei soggetti associati o da un loro rappresentante formalmente delegato.
Ogni Membro dell’Assemblea può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.
L’Assemblea ha pertanto carattere permanente.
Ne fanno perciò automaticamente parte gli Amministratori in carica al momento dell’Assemblea.
Ad ogni soggetto associato, è attribuito uno o più voti secondo la seguente tabella:
-COMUNI:
fino a 3.000 abitanti 1 voto;
da 3.001 a 15.000 abitanti 2 voti;
da 15.001 a 50.000 abitanti 3 voti,
da 50.001 a 100.000 abitanti 4 voti;
da 100.001 abitanti 5 voti.
-UNIONE DI COMUNI E COMUNITA’ MONTANE:
la somma degli abitanti dei Comuni partecipanti secondo quanto previsto al punto precedente.
-PROVINCIE:
la somma degli abitanti dei Comuni della Provincia secondo quanto previsto al punto precedente.
-CITTA’ METROPOLITANA 5 voti;
-REGIONE LAZIO 5 voti;
-ASL 5 voti;
-IPAB 1 voto;
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-AZIENDE SPECIALI E SOCIETA’ PUBBLICHE in base al valore della produzione:
fino ad euro 1.000.000 1 voto;
da 1.000.001 a 3.000.000 di euro 2 voti;
da 3.000.001 a 6.000.000 di euro 3 voti;
da 6.000.001 a 10.000.000 di euro 4 voti;
oltre 10.000.001 di euro 5 voti.
Hanno diritto di partecipazione all’Assemblea i soggetti associati in regola col versamento della quota associativa dovuta a Confservizi Lazio.
E’ consentito l’intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica.
Chi esprime il voto in via elettronica si considera intervenuto all’Assemblea.
Le spese per la partecipazione all’Assemblea sono a carico dei soggetti associati.
Art. 10 Convocazione e validità dell’Assemblea
L’Assemblea per la nomina degli Organi esecutivi dell’Associazione si riunisce, in ordinaria, ogni quattro anni e, in straordinaria, su conforme delibera della Giunta Esecutiva o quando ne sia fatta richiesta dai Presidenti o legali rappresentanti dei soggetti associati rappresentanti almeno un decimo dei voti assembleari.
L’Assemblea è inoltre convocata almeno ogni anno per discutere e deliberare sulla politica e sulle attività dell’Associazione, nonché per gli adempimenti di cui ai punti e), i) e j) di cui al successivo articolo 12.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione mediante:
– avviso scritto da inviare con lettera semplice agli Associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
– avviso affisso nei locali della sede legale dell’Associazione almeno 15 giorni prima, ove saranno indicati luogo, giorno ed ora dell’Assemblea, gli argomenti dell’o.d.g. ed il numero dei voti spettanti a ciascun associato.
L’Assemblea è validamente costituita quando i componenti presenti dispongono della maggioranza assoluta dei voti assembleari. Trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea è legalmente costituita quando i componenti presenti dispongono di almeno un terzo dei voti assembleari.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti rappresentati non computando gli astenuti.
Le deliberazioni concernenti:
a) modifiche statutarie
b) scioglimento dell’Associazione
dovranno essere prese con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall’Assemblea, le nomine di persone avvengono di norma a scrutinio segreto.
In alternativa a quanto sopra previsto, su delibera della Giunta Esecutiva, le Assemblee possono avvenire per votazione “ad referendum” indette tra tutti i soci con le modalità di cui appresso. L’espressione del voto dei soci avviene con votazione tramite scheda. L’espressione del voto deve essere suffragata da apposito atto amministrativo formulato dall’Organo competente dell’Ente associato.
Il giorno di chiusura della votazione dell’Assemblea sarà fissato non prima del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di convocazione. In caso di urgenza, il termine di chiusura della votazione potrà venire abbreviato di sette giorni dalla Giunta Esecutiva che demanderà alla stessa Assemblea, così convocata, la convalida del provvedimento eccezionale. L’avviso di convocazione, come previsto nel comma due del presente articolo, indicherà l’elenco degli oggetti su cui si deve votare e i termini in cui dovrà compiersi la votazione. L’Assemblea si intende tenuta nel giorno stabilito per la chiusura delle votazioni.
Le proposte di iniziativa dei soci, che questi volessero far portare all’ordine del giorno dell’Assemblea, devono essere indirizzate alla Giunta Esecutiva non oltre il decimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di convocazione. Dovranno essere poste al relativo ordine del giorno se fatte unanimamente a tre Revisori (o dal Revisore Unico), da due terzi dei soci, o se la Giunta Esecutiva lo ritiene opportuno.
Nel termine prefissato ciascun socio esprimerà sulla scheda di votazione il proprio voto sulle questioni di cui all’ordine del giorno. Non sono ammesse deleghe di voto. Il Collegio dei Revisori (o il Revisore Unico) o, in mancanza di questo, la Giunta Esecutiva, a garanzia delle votazioni potranno organizzare il ricevimento, la raccolta e lo scrutinio delle schede, come meglio riterranno opportuno, verificando la regolarità di espressione di voto.
Salvo i casi in cui è diversamente disposto, le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei votanti si intendono approvate.
Il risultato delle votazioni obbliga tutti i soci. Esso è constatato dal verbale firmato dagli scrutatori e controfirmato dal Presidente.
Art. 11 Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
L’Assemblea è aperta dal Presidente dell’Associazione, in caso di assenza o di impedimento dal Vicepresidente, oppure, mancando, dal Membro più anziano in età della Giunta.
Nell’ipotesi in cui l’Assemblea si celebri nella modalità disciplinata dai commi 2 e 3 dell’articolo 10, l’Assemblea nomina un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario, una Commissione composta da tre delegati per la verifica delle deleghe, tre scrutatori per il controllo delle votazioni.
Dei lavori dell’Assemblea, viene redatto verbale da parte del Segretario, o, qualora siano previste modifiche statutarie, da un notaio. Il verbale, a prescindere dalla modalità di svolgimento dell’Assemblea prescelta, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea o dal notaio, quando ne sia prevista la presenza, dovrà essere inviato in copia a tutti gli associati e alle Federazioni Nazionali entro 30 giorni dalla riunione.
Art. 12 Attribuzioni dell’Assemblea
L’Assemblea costituisce il massimo organo dell’Associazione, essa stabilisce le direttive e gli orientamenti per l’azione generale dell’Associazione.
In particolare, competono all’Assemblea:
a) la nomina a maggioranza assoluta dei voti, del Presidente dell’Associazione; nel caso in cui alla prima votazione nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti;
b) la nomina della Giunta Esecutiva;
c) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) la determinazione e l’approvazione delle quote associative dovute dagli associati, secondo i criteri e le modalità proposte dalla Giunta Esecutiva;
e) l’approvazione del regolamento per le indennità agli Organi dell’Associazione;
f) eventuali modificazioni dello Statuto dell’Associazione;
g) lo scioglimento dell’Associazione, la conseguente nomina di tre liquidatori, la determinazione dei loro poteri e la destinazione delle attività nette patrimoniali, ad altre Associazioni con finalità analoghe e/o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n°662 e salva diversa destinazione imposta per Legge;
h) l’approvazione, annualmente, del budget e delle linee programmatiche di attività per l’anno successivo;
i) l’approvazione del rendiconto economico finanziario dell’anno precedente entro il mese di giugno di ogni anno;
j) la ratifica sulle domande di adesione approvate dalla Giunta Esecutiva.
Art. 13 Giunta Esecutiva
Possono far parte della Giunta Esecutiva, oltre ai presidenti o legali rappresentanti degli Enti associati, persone fisiche che abbiano una comprovata esperienza e professionalità nei servizi pubblici locali. La Giunta Esecutiva di Confservizi Lazio è composta da un massimo di 9 Membri e più precisamente:
– dal Presidente dell’Associazione,
– da altri eletti dall’Assemblea.
Nella sua composizione si terrà conto di un’equilibrata rappresentanza della pluralità dei soggetti associati, nonché settoriale e territoriale, anche in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento per l’elezione della Giunta Esecutiva. Nella sua composizione, la maggioranza dei membri della Giunta Esecutiva dovrà essere rappresentata dai presidenti o legali rappresentanti degli Enti associati.
I Responsabili dei Coordinamenti di settore partecipano di diritto alle riunioni della Giunta Esecutiva.
Alle riunioni di Giunta è invitato permanentemente e senza diritto di voto il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.
La Giunta si riunisce preferibilmente una volta a trimestre, comunque ogni qualvolta lo decida il Presidente o lo richieda almeno 1/5 dei suoi Membri.
I componenti la Giunta Esecutiva s’intendono automaticamente decaduti dopo l’assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.
Art. 14 Attribuzioni della Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva:
a) può nominare – fra i propri componenti e su proposta del Presidente – fino a due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie;
b) dà esecuzione, per quanto le compete, alle deliberazioni ed alle indicazioni dell’Assemblea;
c) promuove attività di studio, di formazione e divulgazione di particolari aspetti della gestione pubblica nei campi economico, tecnico, legale, finanziario, sindacale, previdenziale e formativo, utilizzando all’uopo anche l’opera di persone od Enti particolarmente competenti nelle singole materie;
d) dispone quanto altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari, nell’ambito delle direttive dell’Assemblea;
e) fissa le modalità per la gestione economico-finanziaria;
f) delibera, su proposta del Direttore, l’eventuale assunzione ed il licenziamento del personale;
g) predispone il budget ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h) costituisce, quando ne ravvisa la necessità, le Commissioni di lavoro, impegnando Amministratori e Dirigenti degli associati;
i) nomina i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Organizzazioni e Società partecipate;
j) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore dell’Associazione;
k) decide sulle domande di ammissione di nuovi soci;
l) ratifica la costituzione dei coordinamenti delle politiche settoriali e approva i regolamenti relativi al loro funzionamento;
m) assume, quando ricorrono gli estremi di urgenza, decisioni di competenza dell’Assemblea salvo ratifica della stessa, da convocarsi entro 30 giorni dal provvedimento;
n) approva uno o più regolamenti interni che disciplinino, nei dettagli, il funzionamento degli organi e le attività dell’Associazione.
La Giunta Esecutiva può validamente discutere e decidere sugli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno, alla presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Trascorsa mezz’ora da quella fissata nella convocazione, essa può discutere e decidere anche con la sola presenza di un terzo dei suoi componenti.
Art. 15 Presidente e Vicepresidenti
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza politico-sindacale e legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In particolare, il Presidente:
a) provvede per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva;
b) prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
c) convoca l’Assemblea;
d) convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
e) esercita, in caso d’urgenza, i poteri della Giunta, salvo riferire alla sua prima riunione;
f) può aprire, utilizzare e chiudere c/c bancari e postali intestati all’Associazione. Chiede di utilizzare linee di credito per conto ed in interesse della stessa nell’ambito delle indicazioni approvate dalla Giunta.
Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Il Presidente può affidare ai singoli componenti della Giunta Esecutiva e al Direttore dell’Associazione incarichi che rientrino nelle sue attribuzioni.
Art. 16 Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Membri effettivi ed un Membro supplente eletti dall’Assemblea tra gli iscritti all’Ordine professionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri ed esperti contabili.
Nella sua prima riunione, tra i propri componenti, nomina il Presidente del Collegio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull’andamento della gestione economico-finanziaria e presenta all’Assemblea le relazioni annuali sul rendiconto economico finanziario e sul budget.
I Revisori dei Conti assistono senza diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea, il Presidente, senza diritto di voto, partecipa anche alle sedute della Giunta Esecutiva.
In alternativa a quanto sopra previsto, su delibera della Giunta Esecutiva, può essere prevista la figura del Revisore Unico. Il Revisore Unico, e il Revisore Unico Supplente, sono nominati dall’Assemblea tra coloro che abbiano i requisiti indicati al comma 1. Il Revisore Unico svolge gli stessi compiti del Collegio.
Art. 17 Coordinamenti di settore
Per realizzare una più diretta partecipazione degli Amministratori e dei Dirigenti dei soggetti associati alla determinazione della politica dell’Associazione, una più concreta elaborazione delle scelte settoriali e generali, un più diretto rapporto con le politiche delle Federazioni Nazionali, vengono costituiti Coordinamenti per le politiche settoriali. Sono costituiti da Amministratori e/o Dirigenti dei soggetti associati il cui funzionamento è definito da specifico regolamento concertato tra l’Associazione Regionale e le Federazioni di settore approvato dalle Assemblee di settore e ratificato dalla Giunta.
Art. 18 Il Direttore
La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, nomina il Direttore Generale dell’Associazione. Il Direttore Generale:
_ esegue le disposizioni emanate dagli organi associativi;
_ provvede al funzionamento ed alla gestione dell’Associazione;
_ sovrintende all’andamento degli uffici e dirige il personale, assumendo la responsabilità della sua gestione;
_ verifica l’andamento delle entrate e delle uscite riferendo periodicamente al Presidente ed alla Giunta;
_ svolge le funzioni di Segretario della Giunta;
_ esercita gli incarichi conferitigli dal Presidente, di cui all’ultimo comma dell’art.15;
_ svolge gli incarichi particolari attribuitigli dagli Organi dell’Associazione, partecipando alle riunioni di Giunta con voto consultivo;
_ partecipa, in rappresentanza dell’Associazione, ai tavoli tecnici delle eventuali commissioni e/o comitati provinciali e regionali.
Egli ha facoltà di proporre alla Giunta Esecutiva ed al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari.
La durata della nomina è pari a quella della Giunta Esecutiva e rimane in carica fino alla nomina del nuovo Direttore.
Art. 19 Partecipazione dei Direttori e dei Dirigenti
Confservizi Lazio promuove la più larga partecipazione alla propria attività dei Direttori e dei Dirigenti dei soggetti associati, anche attraverso la costituzione e l’iniziativa di un loro Comitato.
A questo fine la Giunta Esecutiva adotta gli atti necessari.
Art. 20 Rapporti con le altre Associazioni delle Autonomie locali
Quale sede di rappresentanza unitaria politico istituzionale, di elaborazione delle strategie generali e di coordinamento dell’iniziativa, Confservizi Lazio agisce per promuovere e rendere costante i rapporti e le iniziative comuni con Associazioni rappresentative degli Enti locali (ANCI, URPL, UNCEM, Lega delle Autonomie Locali, ecc.).
A tal fine promuove la costituzione di un Comitato permanente di Coordinamento regionale con tali Associazioni.
La delegazione di Confservizi Lazio, nel suddetto Comitato, sarà nominata dalla Giunta Esecutiva.
Art. 21 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione Confservizi Lazio è costituito:
- a) dagli eventuali contributi straordinari finalizzati ad acquisizione patrimoniale;
- b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali non riportate all’esercizio successivo;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dalla liquidazione delle Società partecipate.
Art. 22 Gestione economica e finanziaria
Alle spese occorrenti per il normale svolgimento della propria attività l’Associazione regionale
Confservizi Lazio provvede con le seguenti entrate:
- a) contributi annuali ordinari provenienti direttamente dagli associati;
- b) contributi ordinari e straordinari di Regione, associati, Federazioni, ecc. finalizzati a progetti di sviluppo e/o per lo svolgimento di compiti delegati;
- c) avanzi della gestione precedente. Eventuali eccedenze attive della gestione annuale vanno riportate all’esercizio successivo, ovvero trasferite a patrimonio.
In nessun caso possono essere distribuiti anche in modo indiretto agli associati;
- d) versamenti degli associati ed altri Enti ed Imprese per specifici servizi.
Art. 23 Budget annuale e Rendiconto Economico e Finanziario e Controllo analogo
Il budget annuale ed il rendiconto economico finanziario, da sottoporsi annualmente all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea, devono essere corredati dalle relazioni della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti, al quale il rendiconto economico e il budget annuale saranno presentati almeno venti giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
I documenti sopra indicati saranno inviati ai soggetti associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Dopo la loro approvazione il budget ed il rendiconto economico saranno inviati agli Associati.
Gli associati esercitano sull’Associazione un controllo analogo a quello esercitato nelle proprie strutture, nelle seguenti forme e modalità:
- Mediante la nomina dell’Organo di amministrazione da parte dell’assemblea dei soci;
- Tramite l’approvazione della relazione previsionale, da parte dell’Assemblea dei soci;
- Mediante le decisioni riservate all’Assemblea dei soci;
- Mediante l’approvazione dello statuto, le eventuali modifiche e gli eventuali regolamenti;
- Mediante la definizione unilaterale dei Disciplinari di esecuzione dei servizi affidati, effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidanti. In particolare detti Disciplinari dovranno contenere regole e strumenti che , unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto all’Ente un controllo ed un’interazione sull’associazione, analoghi a quelli esercitati su propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l’operatività della medesima associazione.
Gli organi amministrativi e le strutture degli Enti ed Aziende associate, hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Associazione. In particolare hanno diritto di richiedere ed ottenere reports ed analisi da parte degli uffici dell’associazione su specifici aspetti ed attività.
Nel caso di controllo analogo congiunto, come definito dall’art.2 del D.lgs.175/2016 e dall’art.5, comma 5 del D.Lgs.50/2015, l’Ente associato promuove fra gli enti interessati la definizione di modelli di governante tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche mediante gli strumenti previsti dall’art.16, comma 2 del D.Lgs.175/2016.
Il controllo analogo si articola nelle seguenti tipologie:
- Controllo associativo;
- Controllo economico/finanziario;
- Controllo di efficienza;
- Controllo sulla gestione.
Art. 24 Modificazioni statutarie
Le modificazioni dello Statuto dell’Associazione Confservizi Lazio entreranno immediatamente in vigore.
Il Presidente dell’Associazione dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie agli Associati entro 20 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
La stessa comunicazione sarà inviata alle Federazioni Nazionali.
Art. 25 Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con l’osservanza delle norme previste dall’art. 10.
Nel caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 90, della Legge 23/12/1996 n.662.
Art. 26 Norma transitoria
Per quanto non previsto dal presente Statuto e da eventuali regolamenti, vale quanto disposto dal codice civile e dalle norme vigenti in materia.